| Lo Statuto del Movimento |
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| Venerdì 16 Ottobre 2009 17:48 |
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Art. 1 - E' costituita l'Associazione politica: "Marche - Su la testa"; Art. 2 - Essa ha sede a Osimo in Via Marco Polo n. 130; Art. 3 - L'Associazione politica ha lo scopo di promuovere la più ampia partecipazione democratica alla vita pubblica sociale ed istituzionale, di garantire il rispetto dell' art. 51 della Costituzione della Repubblica, di garantire la meritocrazia. Art. 4 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione politica; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Le entrate dell'Associazione politica sono ostituite: a) dalle quote sociali; b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) ogni altra entrata che concotta ad incrementare l'attivo sociale. Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Art. 6 - Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno per iscritto le dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Art. 7 I soci avranno diritto di frequentare i locali, di servizi dei medesimi. Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata del Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci. Art. 9 - L' associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, Il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Art. 10 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Sefretario, ove tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Art. 11 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all' anno per deliberare in ordine al consuntivino e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorrre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal puù anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso prevede pure la nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione politica, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l' Associazione politica nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Art. 14 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, mediante affissione all'albo del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell' art. 20 c.c. L'Assemblea deve essere convocata in Osimo, anche fuori della sede sociale. Art. 15 - L'Assemblea sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell ' Associazione politica, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori , sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge e statuto. Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci e membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente del Consiglio; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di onstatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell' Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale redatto dal Segretario e firmato dal medesimo e dal Presidente, ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. Art. 19 - La gestione dell'Associazione politica è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'assemblea dei soci, I reviasori dovranno accertate la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione politica è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Art. 21 - Tutte le controversie sociali tra soci, e tra questi e l'Associazione politica o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probirivi da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lo sarà inappellabile.
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